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Consuelo Locati
Vittime Covid-19: Dal Tribunale di Roma una decisione deludente

Crescere Informandosi, riceve e pubblica un editoriale, dell'avvocato e coordinatore di un gruppo di legali, in rappresentanza di moltissime famiglie che hanno perso i propri cari durante la pandemia, Consuelo Locati, facente parte, tra l’altro, dell’associazione #Sereniesempreuniti, nonchè parte in causa per la perdita di un famigliare, per aggiornare la situazione, alla luce della recente udienza preliminare presso il Tribunale di Roma per la modifica del capo d'imputazione .
Nel corso di questa udienza il Tribunale, con la decisione di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione del reato, ha deluso entrambe le parti, quella delle vittime che auspicavano il rinvio a giudizio sia per il reato di omissione di atti d'ufficio che per quello di epidemia colposa e quella di Ranieri Guerra, Giuseppe Ruocco e Maria Grazia Pompa all'epoca dei fatti Direttori Generali della Prevenzione e Segretario generale del Ministero della Salute, che auspicavano l'assoluzione piena perchè il fatto non sussiste.
Un precedente estremamente grave per il futuro che l'avvocato Locati ci spiega dettagliatamente unitamente alle prossime mosse previste per ottenere giustizia.

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Trascrizione
00:14buongiorno a tutti grazie per avermi dato la possibilità di essere ancora su questo
00:21canale e faccio degli aggiornamenti rispetto a quello che di cui avevo già parlato che era
00:28la causa Covid. Causa Covid che è stata introdotta già nel 2020, insomma vi ricordate, per la mala
00:35gestione della pandemia, poi per varie vicende giudiziarie siamo arrivati anche ad ottenere un
00:41processo a Roma per il mancato adeguamento del piano pandemico, processo che abbiamo ottenuto con le
00:48unghie dopo che c'era stata una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero
00:53nel 2023, che ovviamente come al solito alle persone offese non era stata notificata, cioè
00:59che le persone offese non ne sapevano nulla di questo procedimento, l'hanno scoperto leggendo
01:04un'agenzia di stampa. Dopo aver letto le persone offese attraverso i loro legali hanno presentato
01:12un'opposizione all'archiviazione, era stata accolta, era stata disposta dalla dottoressa
01:20Gavoni, il GIP del Tribunale di Roma che aveva accolto la nostra opposizione, che aveva disposto
01:26l'imputazione quota di quattro persone che erano gli ex dirigenti della Direzione Generale di Prevenzione
01:37presso il Ministero della Salute, che sono stati rinviati a giudizio per il mancato adeguamento
01:45del piano pandemico. In questo reato è prevista, prima di iniziare il processo dei reprochi, quindi
01:52prima di iniziare quello che si chiama dipartimento, è prevista un'udienza filtro, che si chiama
01:58udienza preliminare, in cui vengono eccepite, sollevate eventuali eccezioni e richieste da
02:06parte delle difese degli imputati e nella quale vengono discusse anche le richieste di costituzione
02:15delle parti civili nel processo, cioè delle persone offese. Quindi tra ottobre e marzo,
02:22del 2025, marzo 2026, si è discusso sull'ammissione delle persone offese come parte civile. A marzo
02:322026 sono state accolte le richieste, quindi circa 300 persone e tre o quattro associazioni e comitati
02:42sono stati dichiarati ammessi nel processo come parte civile e l'udienza del 12 maggio, cioè di
02:52martedì scorso, era stata passata per discutere di tutte le altre questioni anche relative al merito
03:02del reato contestato agli imputati, che era quello di omissione e rifiuto di atti d'ufficio, quindi per
03:10non avere adeguato il piano pandemico nazionale.
03:15Le difese, gli avvocati delle parti civili, quindi noi, che assistiamo circa 200 persone,
03:27la maggior parte delle quali iscritte o facenti parte dell'Associazione dei familiari delle
03:34vittime del Covid, sereni e sempre uniti, che autonomamente peraltro si è costituita parte
03:41civile nel processo penale ed è stata ammessa, avevano chiesto che questo reato fosse integrato o
03:50modificato nel reato più grave e secondo noi più adeguato di epidemia colposa in forma omissiva. Questo
03:59perché ad aprile del 2025 le sezioni unite della Corte di Cassazione avevano sostanzialmente dato
04:08ragione a quello che già aveva detto la procura di Bergamo quando ha fatto tutta quell'indagine per
04:16tre anni proprio sulla gestione dell'epidemia in Italia e aveva concluso le proprie indagini con
04:25un provvedimento in cui aveva indagato 21 persone, tra cui quelli che erano poi gli imputati del processo
04:32di Roma e aveva configurato il reato di epidemia colposa omissiva, cioè aveva detto tutti questi
04:40indagati non avevano fatto quello che in realtà avevano l'obbligo giuridico di fare e in questo modo
04:46dalle loro omissioni era derivata l'incapacità di gestire l'epidemia in Italia ed erano discese
04:55da queste omissioni tutta una serie di inefficienze che avevano causato un eccesso di mortalità
05:03evitabile se fossimo state pronte come in realtà avremmo dovuto. Quindi anche a Roma a cui era stato
05:13mandato insomma questo filone dell'indagine relativo al mancato adeguamento del piano
05:19pandemico noi abbiamo chiesto questa stessa cosa e cioè che il pubblico ministero e il giudice
05:27dell'udienza preliminare modificassero il reato perché da quelle omissioni era derivata la totale
05:39in preparazione dell'Italia a gestire l'epidemia e quindi le morti delle persone. Questa
05:49argomentazione, questa tesi rispetto alla totale in preparazione dell'Italia ad affrontare l'epidemia
05:57derivata dalle omissioni di questi direttori generali della prevenzione presso il ministero
06:04della salute che erano stati individuati come imputati in questo processo, questa tesi era quella
06:13accolta dal giudice delle indagini preliminari che aveva accolto la nostra opposizione e disposto
06:20un'imputazione equata. Evidentemente però il pubblico ministero e la GUP non hanno ritenuto
06:28che fosse la tesi da condividere da parte di un e quindi hanno deciso che questo reato di omissioni
06:42fosse configurabile, rido perché ironicamente rido perché ci sarebbe da piangere, hanno deciso che
06:50queste omissioni, cioè questo atto che non è stato adottato da ciascuno degli imputati nel momento
07:00in cui erano direttori generali della prevenzione non avesse causato un pericolo costante e continuato
07:09per la salute della collettività anche quando questi signori avevano dismesso il loro mandato
07:18ma hanno detto vabbè è vero probabilmente non l'hanno fatto quello che dovevano fare
07:26però la loro responsabilità inizia e finisce solo nel periodo in cui loro sono stati direttori generali
07:38della prevenzione per cui anche se dalla loro omissione che è continuata negli anni fino a quando
07:49non è stato adottato il nuovo piano pandemico cioè nel 2021 almeno ecco nonostante la loro omissione
07:59abbia continuato a mettere in pericolo tutti i cittadini italiani perché non c'era nulla che
08:07tutelasse la loro vita e la loro salute è che nonostante questo loro non sono responsabili
08:16perché perché è passato troppo tempo quindi è passato il tempo e quindi secondo la PM il pubblico
08:26ministero e secondo la GUP anche se loro sono astrettamente responsabili non possono essere
08:33perseguiti dalla legge e quindi non ci può essere per loro un processo questo è quello che ha disposto
08:44la GUP con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato nell'udienza di
08:55del 12 di maggio dove si è discusso sulla prescrizione in realtà si è discusso anche nel merito del reato
09:06cioè tutti gli avvocati hanno preso posizione sulla sussistenza degli estremi e dei fatti a sostegno
09:17del reato contestato per cui ovviamente noi abbiamo dimostrato anche documentalmente non solo
09:30giuridicamente ma anche documentalmente soprattutto documentalmente che l'omissione c'era e cioè che c'erano
09:40delle norme nazionali e sovranazionali che imponevano a questi direttori generali della prevenzione
09:48nella loro posizione di garanzia di tutela della vita collettiva quindi c'erano delle norme che
09:56imponevano che venissero adottati degli atti in prevenzione quindi in attuazione del principio di
10:05precauzione no a tutela della salute degli individui in modo tale che nel momento in cui
10:12si verificasse un rischio alla vita dei cittadini l'Italia il nostro sistema fosse pronto a rispondere
10:20immediatamente all'emergenza mettendo al riparo il più possibile la vita dei cittadini e la salute
10:28collettiva nonostante noi abbiamo dimostrato questo e le difese non hanno non sono riuscite
10:35evidentemente a dimostrare il contrario il giudice non ha accolto la tesi delle difese degli imputati
10:48per cui siamo arrivati alla conclusione alla conclusione dell'udienza il giudice aveva due
10:56possibilità decidere di rinviare gli imputati per omissione di atti d'ufficio semplicemente un
11:06reatto diciamo così abbastanza semplice perché non avevano fatto quello che era un obbligo giuridico
11:14di fare quindi derivante da queste norme nazionali e sovranazionali le ricordo per completezza
11:21regolamento sanitario internazionale del 2005 decisione del Parlamento europeo numero 1082 del
11:302013 oppure poterla decidere di rinviare a giudizio gli imputati non solo per il reato di omissione di
11:41atti d'ufficio per queste ragioni ma anche integrando il reato con il reato più grave di
11:48epidemia colposa perché da queste omissioni era derivata l'incapacità insomma di gestire
11:55l'epidemia e quindi le morti delle persone in larga parte evitabile oppure emettere una sentenza di
12:06assoluzione totale come l'avevano chiesto le difese degli imputati perché il fatto non sussiste o non
12:13costituisce reato e cioè perché non c'erano state le omissioni sotto tutti i profili ravvisabili
12:22oppure pronunciare una sentenza di non luogo a procedere perché il reato era prescritto e cioè
12:31era passato il tempo e quindi secondo la legge penale non ci si poteva non si poteva più procedere a
12:39metterli ad aprire un processo sostanzialmente ecco in tutti questi novero di possibilità la
12:47gup ha deciso di salvare forse capre cavoli no per cui non ha dichiarato non ha emesso una sentenza di
12:57assoluzione totale perché il fatto non è sussista non costituisce reato non li ha rinviati a giudizio
13:07né sull'omissione richiesta né sulla omissione unitamente a reato di epidemia colposa omissiva ma
13:17ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione in questo caso gli imputati
13:27potevano rinunciare alla prescrizione potevano dire non vogliamo questa sentenza di prescrizione ma
13:37siccome siamo convinti di essere totalmente strani i fatti e quindi di essere totalmente
13:43innocenti andiamo a processo questo potevano farlo perché perché la sentenza di prescrizione non è una
13:51sentenza di assoluzione implicitamente la sentenza di prescrizione adesso vedremo le
13:57motivazioni perché ancora le motivazioni della decisione non le abbiamo devono essere depositate
14:03ma in questo momento questa sentenza di prescrizione può ravvisare insomma da questa sentenza di prescrizione
14:14può derivare la conseguenza che l'omissione comunque c'è stata e quindi che tutto quello
14:23che noi abbiamo iniziato a denunciare nel 2020 effettivamente si è verificato quindi le omissioni
14:34contestate effettivamente si sono configurate quello che è stato grave nel corso di quell'udienza è secondo
14:43noi stato l'atteggiamento e la posizione del ministero della salute il ministero della salute
14:50all'udienza del 12 maggio è intervenuto perché tutte le parti le parti civili costituite l'hanno
14:58chiamato in garanzia la garanzia che nel caso in cui ci fosse stato il processo e gli imputati
15:07fossero stati dichiarati colpevoli e quindi condannati il ministero avrebbe dovuto garantire
15:16il risarcimento del danno ai familiari delle vittime cioè i familiari delle vittime o comunque le parti
15:24civili costituite hanno chiesto dei danni agli imputati perché responsabili del reato che gli era
15:32stato contestato essendo gli imputati dipendenti funzionari pubblici dipendenti dal ministero della
15:39salute il ministero della salute doveva garantire il risarcimento del danno quindi le parti le parti
15:52costituite il danno avrebbero avrebbero potuto dovuto essere risarcite direttamente dal ministero
16:01della salute che poi si sarebbe potuto rivalere personalmente sugli imputati in questo modo avrebbe
16:11garantito avrebbero garantito sostanzialmente l'erario e quindi i cittadini il ministero del
16:19anche perché anche perché cosa importante il reato di omissione dati d'ufficio contestato ai
16:27funzionari dipendenti pubblici causa ha causato un danno prima di tutto alla pubblica amministrazione
16:38che al ministero della salute e poi ai privati cittadini invece il ministero della salute all'udienza
16:49non si è costituito parte civile quindi ha rinunciato a rivalersi eventualmente sugli imputati
17:01nel caso in cui questi fossero andati a processo e fossero stati condannati e ha rinunciato anche
17:09alla posizione di parte offesa si è addirittura sbilanciato e ha preso la posizione di difesa degli stessi imputati
17:25dicendo che gli imputati non avevano alcun obbligo di agire a tutela della salute collettiva e della vita di tutti
17:39i cittadini italiani
17:41ma ha detto che tutto rientra nell'alveo delle scelte discrezionali che possono essere adottate da quelli che sono direttori
17:54generali della prevenzione
17:57e vorrei sottolineare prevenzione
18:01la prevenzione è garantita addirittura dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
18:13che sancisce l'obbligo di tutti gli stati di predisporre tutto quello che è necessario per prevenire il rischio alla
18:27salute e alla vita collettiva
18:29soprattutto in vista del verificarsi delle epidemie di qualsiasi natura e ciò in attuazione del principio di precauzione
18:39questo trattato di funzionamento dell'Unione Europea è stato sottoscritto dall'Italia oltre che da tutti gli altri paesi
18:47e questo principio di precauzione è il contenuto dell'articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
18:57che tutela la vita delle persone e sostanzialmente è alla base anche dell'articolo riversato nella nostra Costituzione
19:08che tutela la vita delle persone
19:10ecco una sentenza e chiudo perché mi sono dilungata abbastanza
19:16la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione fondata sui motivi che vi ho detto
19:23è a parte essere vergognosa è un precedente molto pericoloso
19:29perché sostanzialmente è legittima chi ricopre degli incarichi pubblici a non fare
19:37perché tanto se non succede niente durante il loro mandato sono salvi
19:45e se succede qualcosa dopo il loro mandato che dipende direttamente da quello che loro non hanno fatto
19:51sono comunque salvi perché c'è la prescrizione
19:54io invito a riflettere perché questa è una cosa grave
19:57e chiudo dicendo la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione non è assoluzione
20:06loro, gli imputati, non hanno fatto quello che dovevano fare
20:11da questa loro omissione derivata alla morte delle persone
20:16e soprattutto quello che noi abbiamo iniziato a denunciare nel 2020
20:22a questo punto abbiamo la certezza che si è configurato
20:27quindi tutto quello che abbiamo denunciato effettivamente avevamo ragione a denunciarlo
20:33perché non c'è stato
20:34vi ringrazio e vi teniamo aggiornati perché noi da qui ripartiamo
20:40la battaglia inizia in un nuovo grado di giudizio
20:44se non otteniamo giustizia in Italia andremo alla CEDU come peraltro abbiamo già fatto per altre situazioni
20:51grazie
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