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https://www.pupia.tv - Roma - Legge annuale sulle piccole e medie imprese - Audizione - AGCM, CONFAPI, Confesercenti e Confcommercio - 2673 Governo, approvato dal Senato
Alle ore 11.25 la Commissione Attività produttive, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante "Legge annuale sulle piccole e medie imprese" (approvato dal Senato) ha svolto le seguenti audizioni:
- Autorità garante per il mercato e la concorrenza (AGCM);
- Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI);
- Confesercenti;
- Confcommercio. (25.11.25)
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Alle ore 11.25 la Commissione Attività produttive, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante "Legge annuale sulle piccole e medie imprese" (approvato dal Senato) ha svolto le seguenti audizioni:
- Autorità garante per il mercato e la concorrenza (AGCM);
- Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI);
- Confesercenti;
- Confcommercio. (25.11.25)
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NovitàTrascrizione
00:00Dò la parola a Guido Stazzi, segretario generale. Ricordo che il tempo complessivo a disposizione
00:07per l'intervento è di 10 minuti circa, pregandolo altresì di voler sintetizzare e non dare lettura
00:13al documento eventualmente trasmesso invece alle commissioni o da trasmettere, focalizzandosi
00:22sull'oggetto dell'audizione inviato per email a circa 10 minuti. Prego.
00:30Grazie Presidente, prenderò ancora meno del tempo previsto perché sintetizzerò la relazione
00:35come inviato alla sua commissione. Tanto grazie per aver offerto all'autorità l'opportunità
00:43di esprimere la propria opinione in merito al disegno di legge in esame. L'autorità desidera
00:49innanzitutto rinnovare il proprio apprezzamento per l'attenzione rivolta al settore delle piccole
00:53e medie imprese, le quali costituiscono il fulcro del sessuto produttivo italiano. Come
00:59noto tra le imprese sono il 95% del totale delle imprese attive in Italia e forniscono
01:05un contributo fondamentale al benessere del Paese, sia in termini di produttività, 63%
01:11del valore aggiunto, che di occupazione, il 76%. Il disegno di legge annuale sulle piccole
01:17e medie imprese, muovendo dall'opportuna considerazione di tale dato strutturale, intende promuovere
01:23lo sviluppo e l'affermazione sul mercato attraverso una pluralità di linee strategiche
01:28di intervento, che vanno dal sostegno ai processi di aggregazione e di innovazione alla semplificazione
01:34degli oneri amministrativi, nonché al rafforzamento dell'accesso al credito.
01:39Nel quadro delle misure già previste per rafforzare la competitività del settore, peculiare
01:44rivestono quelle contenute nel capo quarto del disegno di legge in esame, volta a contrastare
01:51le recensioni online lecite relative a prodotti, prestazioni o servizi offerti dalle imprese
01:57della ristorazione e dalle strutture del settore turistico, incluse quelle di tipo ricettivo
02:03e termale, nonché a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, così
02:09recita l'articolo 18. Come noto le recensioni online sono molto utili
02:13alle imprese per promuovere e aumentare le vendite di prodotti e servizi, più in generale
02:18per migliorare la loro reputazione presso clienti attuali e potenziali. La facilità con cui
02:24è possibile manipolare tali recensioni ha generato tuttavia un contesto in cui la disinformazione
02:31può alterare la concorrenza, il processo decisionale dei consumatori e eliminare la reputazione complessiva
02:37del mercato online. Trattasi di un fenomeno pregiudizievole per le imprese, per i consumatori
02:42e per la competitività del mercato. Ben noto legislatore europeo che, non molto
02:47tempo fa, ha integrato la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette con specifiche
02:53disposizioni volte a contrastare le recensioni non autentiche. In vero, il tema della vericità
02:59delle recensioni online riveste spiccato interesse anche per la nostra autorità, avendo essa
03:05tra le proprie precipue competenze il contrasto alle pratiche commerciali scorrette, a garanzia
03:13della piena libertà di scelta dei consumatori. Ne offre testimonianza il fatto che, anche
03:18prima della richiamata novella legislativa europea, la nostra istituzione ha accertato
03:23in diversi casi, fatti specie di recensioni non autentiche, facendo ricorso alla clausola
03:28generale di scorrettezza del codice del consumo o di ingannevolezza. Recentemente la stessa
03:35autorità ha concluso numerosi altri procedimenti istruttori nei confronti di operatori attivi
03:40a livello internazionale, accertando la violazione dell'articolo 23 quattro del codice del consumo
03:46per la vendita di cospicui pacchetti di apprezzamenti risultati non autentici in quanto generati artificialmente.
03:53Ciò posto, venendo al merito del procedimento in corso di esame, appare utile evidenziare
03:58come le aggiornate disposizioni del Capo Quarto, replicato a lotta alle false recensioni, siano
04:05il frutto delle interlocuzioni tra la Commissione europea e il legislatore e le autorità italiane,
04:11a cui abbiamo anche partecipato noi, nell'ambito della procedura di notifica istituita dalla
04:16direttiva 2015-1545. In particolare, nell'ambito del proprio parere circostanziato, la Commissione
04:26europea aveva evidenziato alcune criticità legate a profili di possibili contrasti del
04:31provvedimento depo con le discipline europee. Il nuovo testo del disegno di legge, approvato
04:38dal Senato, recepisce i rilievi formulati e a tal fine apporta diverse modifiche alla disciplina
04:44delle false recensioni, anche al fine di scongiurare il rischio di sovrapposizione tra le suddette
04:49discipline. L'autorità ritiene che, nella versione attuale, il progetto di legge non
04:54presenti profili di incompatibilità con il quadro euro unitario in materia di pratiche
04:59commerciali scorrette. In particolare, ciò vale per il divieto di acquisto, eccessioni
05:04di recensioni, apprezzamenti o interazioni tra imprenditori e intermediari, di cui all'articolo
05:0920,1 della proposta normativa. La previsione, essendo volta a colpire la fase della generazione
05:16successiva acquisto e vendita di recensioni tra professionisti, indipendentemente e a prescindere
05:22dalla loro successiva distribuzione e pubblicazione sulle piattaforme e dunque dall'effetto generato
05:28dalla sfera decisionale del consumatore, risulta del tutto distinta da quella relativa all'invio
05:35di false recensioni e formidura di false informazioni in merito alle recensioni già
05:40pubblicate e previste dall'articolo 23 del codice del consumo. Quindi non c'è, diciamo,
05:45contrapportazione. Si tratta pertanto di una fattispecie che non ricate nell'ambito di applicazione
05:50della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, rispetto alla quale, sotto il profilo
05:54dell'enforcement, già il codice del consumo aveva provveduto a dare poteri alla nostra
05:59autorità. Anche la previsione del disegno di legge che richiede all'autorità di adottare
06:04linee guida che orientino le imprese nell'assicurare la genuinità delle recensioni di cui l'articolo
06:1021, in quanto inidonea e il correvincolo ulteriore, appare conforme alla normativa europea nella
06:16predisposizione di tale linea guida. Inoltre, l'autorità si muoverà nel solco di quanto suggerito
06:22dalla stessa Commissione europea nei propri orientamenti sulle pratiche commerciali reali.
06:28Tra le altre misure di nuova introduzione, un'attenzione particolare va riservata al
06:33capo sesto, dedicato alla filiera della moda. La nuova disciplina è volta a promuovere la
06:38legalità, la crescita, la sostenibilità e la trasparenza nel settore attraverso il
06:43rafforzamento del ruolo dell'impresa capofila e l'incentivo all'adozione di modelli organizzativi
06:48virtuosi, nonché tramite la previsione di una certificazione unica di conformità. In
06:56proposito, si ritiene innanzitutto utile evidenziare che, in tale specifico settore,
07:01l'autorità è ripresatamente intervenuta, valendosi dalla normativa consumeristica, al
07:06fine di contrastare le pratiche commerciali scorrette, garantendo la piena libertà di scelta
07:11dei consumatori. Il riferimento è in particolare al caso Armani e GA Operation, concluso in un
07:18luglio 25, ad esito del quale l'autorità ha accertato che le due società avevano diffuso
07:24dichiarazioni etiche e di responsabilità sociali indennevoli, il contrasto con le effettive
07:29condizioni di lavoro riscontrate presso fornitori e subfornitori, cui era stata esternalizzata
07:35larga parte della produzione di borse e accessori in pelle a Marche Armani. Altrettanto di rilievo
07:41risulta l'istruttore avviata nei confronti di alcune società del gruppo Dior, in considerazione
07:47della diffusione di dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale potenzialmente
07:52non veritieri, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e rispetto della legalità
07:57presso alcuni fornitori di prodotti di pelletteria. L'istruttore è stata chiusa nel maggio 25 senza
08:03accertamento di illecito, ma accettando e rendendo vincolanti impegni proposti in termini di modifiche
08:11all'indicazione etica e di responsabilità sociale, nonché di nuove procedure per selezionare
08:16e monitorare i fornitori per svolgere maggiori verifiche interne.
08:23Venendo al provvedimento in esame, che alla luce anche dell'attività pregressa dell'autorità
08:29è molto importante, le disposizioni contenute nell'articolo 27 forniscono anzitutto la nozione
08:36chiave di filiera della moda, società capofila, impresa di filiera e sub forniture di filiera,
08:43al fine di garantire chiarezza e base definitoria per gli oneri successivi. Questi ultimi, condensati
08:50nell'articolo 29 del provvedimento, si declinano nella tenuta da parte della società capofila
08:57dell'anagrafe delle forniture di filiera, nella verifica semestrale a carico delle prime
09:02che i fornitori rispettino determinati criteri di compliance, quali ad esempio contribuzione
09:08previdenziale, sicurezza, regolarità fiscale. Nella prescrizione, nell'ambito dei contratti
09:14di fornitura, di specifici impegni volti a garantire il rispetto della disciplina giuslavoristica,
09:21nonché nell'acquisizione sin dal primo contratto della documentazione necessaria.
09:27Tali prescrizioni, vado a concludere, appaiono senz'altro apprezzabili nella misura in cui
09:31verranno applicate dai diversi attori della filiera in maniera direttamente orientata
09:36al perseguimento delle finalità delineate nel provvedimento.
09:42Sotto altro profilo, merita apprezzamento quanto previsto al comma 3 dell'articolo 29,
09:48laddove si richiede alle imprese della filiera della mota di osservare, nei confronti di propri
09:52subfornitori, una serie di tutele contrattuali minime. Come noto, infatti, i contratti di subfornitura
09:59costituiscono terreno fertile per gli abusi di dipendenza economica, i ragioni dell'esquilibrio
10:04di poteri negoziali che tipicamente caratterizza detti rapporti, con possibili ripercussioni anche
10:11sul piano concorrenziale. Da ultimo, va riguardato con favore il richiamo
10:16contenuto dall'articolo 30,2 dell'applicazione del codice del consumo in caso di utilizzo
10:22abusivo della certificazione unica di conformità e di altre lezioni suscettibili di ingenerare
10:28confusione con essa in danno ai consumatori. Benché infatti una simile condotta già possa
10:34essere contrastata dall'autorità, l'espresso riferimento al divieto di pratiche commerciali
10:39scusate, può risultare utile a eliminare qualsivoglia residua incertezza in proposito.
10:46Grazie Presidente, grazie signore deputato.
10:49Grazie, chiedo se tra chi è collegato e chi è in presenza ci siano domande e non ci sono
10:56domande, quindi passiamo alla prossima. La ringraziamo per l'esauriente audizione. Grazie.
11:09Grazie.
11:39Grazie.
12:09Diputati o che non vi siano obiezioni da parte loro, do la parola a Mauro Bussoni,
12:29segretario generale di Confesercenti, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per
12:38l'intervento di dieci minuti circa, pregandolo a Tresì di voler sintetizzare e non dare lettura
12:43al documento eventualmente trasmesso alle commissioni procedenti, focalizzandosi sull'oggetto
12:49del provvedimento inviato per mail. Prego.
12:57Sì, grazie Presidente, buongiorno, un saluto a tutti. La legge 180 del 2020, lo statuto delle
13:06imprese da aprile 2018, prevede che ogni anno il governo, entro il 30 giugno, su proposta
13:13del ministro delle imprese del Made in Italy, presenti alle Camere un disegno di legge, di
13:19legge animale, per le micro, piccole e medie imprese, al fine di dare attuazione alla comunicazione
13:28della Commissione europea, recante una corsia preferenziale per la piccola e medie imprese.
13:35Il governo in carica, per la prima volta, dopo 14 anni, ha presentato il DDL a recante la
13:42legge animale per le piccole e medie imprese, seppure valendo già nel titolo una proposta
13:48che dovrebbe riguardare anche le micro imprese. Il rammarico per quanto ci riguarda è che ci
13:57aspettavamo, dopo 14 anni, un intervento di natura strutturale a favore delle imprese
14:05e fatto alcuni riferimenti relativi alle imprese dei nostri settori. Nel commercio nel 2014 gli
14:14inizi di nuova attività ammontavano a 43.000. Nel 2024 si sono ridotti a 23.000. Nel 2034,
14:24seguendo la statistica ora, arriveremo a zero. C'è un problema di copertura e di servizi
14:31commerciali nei territori e di incoverimento dei territori. La legge annuale per le piccole e micro
14:38imprese dovrebbe avere caratteristiche di natura strutturale, quindi già auguriamo
14:44che nelle prossime edizioni gli interventi possano avere uno spessore o un contenuto
14:50di raccontinenza. Nel merito della quale legge, la quale articolo 7 presenta ancora delle criticità,
14:59specialmente con riferimento alla discarietà, tra confidi non vigilati e confidi 106, prevedendo
15:05un ampliamento delle attività esercitabili solo per questi ultimi. Un'altra questione attiene
15:12alla possibilità per i confidi di esercitare attività di consulenza nei soli confronti
15:17delle imprese associate. Anche questo non va bene. Sarà neospicabile che i confidi vigilati
15:23erogassero servizi finanziari di credito e consulenza al pari degli altri intermediari
15:29vigilati. La renova dell'iscrizione dell'algo, titulata in articolo 106 del testo unico bancario,
15:35dovrebbe essere prevista solo nel caso di una diminuzione rivelante e prolungata del volume
15:41di attività finanziaria. Operatori dell'Oreca, abbiamo già osservato in audizione al Senato
15:48come non contò più di un'utilità juridicamente e con il mente apprezzabile la definizione
15:54proposta all'articolo 13. Lotta alle basse recensioni. Le recensioni online sono ormai uno strumento
16:01fondamentale per i consumatori. Il ruolo delle piattaforme digitali è stato fondamentale
16:06per costruire un carcoso condiviso che oggi rappresenta un modello europeo di riferimento.
16:12Garantire trasparenza, tutelare le recensioni autentiche e contrastare i contenuti ingannevoli
16:19che possono indurre da noi consumatori e danneggiare indebitamente a ristoratori e adeggatori è buona
16:24cosa. L'adozione di norme finalizzate all'attuazione pratica di tali principi è certamente da considerare
16:31positiva. Apprezzabili dunque i riferimenti in legge relativi ai quesiti di leicità
16:36delle recensioni. Grazie Presidente, sono stato sintetico come da lei richiesto.
16:44Bene, la ringraziamo. Chiedo, c'è l'onorevole Pavanelli che voleva fare una domanda.
16:50Sì, buongiorno. Vi ringrazio per la breve audizione ma fondamentale.
17:00Per quanto riguarda il commercio, ovviamente ci avete dato dei dati devastanti, sappiamo
17:07che le nostre città si stanno muovendo. Lei parlava di intervento strutturale con questo
17:15disegno di legge. Volevo sapere se avevate dei punti specifici sulle quali intervenire,
17:25se magari è anche un discorso ampio, ce lo può aggiungere nella relazione, anche se
17:34ce l'avete già mandata, magari facendo un'aggiunta al testo. Ecco, volevo capire quali sono le
17:45parti specifiche strutturali che vi aspettavate riguardo al commercio? Grazie.
17:52Prego, si vuole rispondere.
17:55Sì, grazie a lei per la domanda. La credito che facciamo al disegno di legge di quest'anno
18:01e a quello dell'anno scorso è proprio quello che si è limitato ad interventi di natura marginale.
18:08Oggi le imprese familiari, le piccole e medie imprese, hanno bisogno di interventi di natura
18:15strutturale. Un fondo di dotazione che permetta formazione, utilizzo delle nuove tecnologie,
18:23digitalizzazione e garantisca comunque la permanenza e la caratteristica delle imprese familiari,
18:30in particolare nel settore del commercio e del turismo, che hanno fatto importante e caratterizzato
18:37il nostro paese. Rischiamo di perdere una caratteristica, una capacità, una specificità e invece una
18:45importanza fondamentale. Pino ad ora ci si è limitato a fare piccole correzioni su alcuni
18:52provvedimenti. Lo statuto delle imprese dovrebbe prendere. Quindi auspichiamo che con la legge
18:59del prossimo anno si facciano interventi del portiere. Spiegheremo a proposito, come
19:04da lei ha richiesto, la nota specifica.
19:16Bene, allora, direi che consideriamo conclusa l'audizione e passiamo alla prossima. Vi ringraziamo.
19:34Grazie.
20:04...della Camera dei Deputati, dove non vi sia un'obiezione da parte loro. Do la parola
20:22a Marco Barbieri, segretario generale di Concommercio, ricordando che il tempo complessivo a disposizione
20:28per l'intervento è di dieci minuti circa, pregando altresi di voler sintetizzare e non
20:33dare lettura al documento eventualmente trasmesso alle commissioni precedenti, focalizzandosi
20:38sull'oggetto del documento inviato per e-mail. Prego.
20:55Non ha aperto il microfono, quindi noi non sentiamo niente.
21:01Grazie Presidente.
21:08Ci avete sentito?
21:12Ringrazio per l'invito a partecipare a questa audizione sul disegno di legge annuale per
21:16le piccole e medie imprese. Esprimo il nostro apprezzamento per un provvedimento che rappresenta
21:21un segnale di attenzione per le micro e piccole e medie imprese, la cui competitività è senza
21:27dubbio fondamentale. Questo provvedimento e gli altri che ospichiamo possono esserci in
21:31futuro, poi deve costituire il fulcro delle politiche del Paese a favore delle micro e
21:37piccole e medie imprese. Tuttavia, proprio per tale ragione, riteniamo necessario che
21:42abbia un approccio di sistema, evitando misure eccessivamente settoriali o addirittura, come
21:47è accaduto in alcune disposizioni introdotte in prima lettura, disposizioni che possono creare
21:51vantaggi competitivi e ingiustificati tra categorie di imprese. Pertanto, pur apprezzando
21:58alcune delle misure ivi contenute, evidenziamo tuttavia alcune criticità e mi riferisco in particolar
22:03modo alle disposizioni in materia di artigianato. Tale previsione rischiano infatti di creare
22:09asimmetrie competitive, determinando l'applicazione di regole diverse ad imprese che operano nello
22:15stesso mercato e svolgono attività analoghe in violazione del principio stesso mercato, stesse
22:20regole. La delega per la riforma dell'artigianato infatti ha una finalità chiara, costruire una
22:26nuova tipologia di impresa artigiana superando la regola civilistica, secondo cui un imprenditore
22:31artigiano quando il lavoro proprio prevale sull'organizzazione del lavoro altrui e attraendo
22:37nella qualifica di impresa artigiana anche l'attività di commercio e somministrazione.
22:41Così facendosi assottiglia in modo significativo il confine tra impresa artigiana, impresa industriale
22:46e manifatturiera, impresa di commercio e somministrazione e si rende disputibile a questo punto il permanere
22:52di vantaggi di cui oggi godono le imprese artigiane. La delega comporta conseguenze significative,
22:58mutamento radicale del carattere proprio dell'impresa artigiana, disparità di trattamento
23:02tra gli operatori, modifiche strutturali introdotte senza un adeguato confronto con le rappresentanze.
23:08Nel merito dei criteri di delega, di cui aspichiamo un ripensamento e quantomeno un'attenta
23:13ponderazione nella fase attuativa, segnalo tre aspetti critici. Il primo, uno sviluppo
23:18del dimensionamento aziendale e rimozione dei vincoli societari e il rischio di dare vita
23:23ad un vero e proprio sistema di regole rivolto esclusivamente alle imprese artigiane che andrebbe
23:27meno oltre qualunque ragionevole esigenze di modernizzazione. Sebbene la definizione
23:32dell'Unione Europea consideri la piccola impresa, l'impresa fino a 49 dipendenti, ma non si
23:38può ignorare che la stragrande maggioranza delle imprese italiane, oltre il 95%, sono
23:43micro imprese, cioè con meno di 10 addetti. In questo contesto rintenere ancora artigiana
23:49l'impresa di costruzioni edili o quella di trasporto fino a 49 dipendenti, come richiesto
23:54dalle rappresentanze di imprese artigiane e confermata anche in questo ciclo di audizioni,
23:59significerebbe ampliare la misura sproporzionata, in una misura sproporzionata una categoria
24:04di imprese che resterebbero artigiane pur con dimensioni 4-5 volte superiori all'attuale
24:09impresa artigiana. Seconda, criterio di delega, individuazione di criteri quantitativi che definiscono
24:17il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi
24:22rispetto alle attività strumentali accessorie. Anche il criterio volto a definire parametri
24:26quantitativi della prevalenza rischia di trasformare l'attività artigiana in altre attività,
24:32senza peraltro soggettare i medesimi regimi giuridici e amministrativi. Soprattutto nel
24:36settore alimentare, molte attività artigiane operano già al confine con l'attività di
24:41somministrazione. Appare quindi inopportuno, vista la pluralità degli interessi convolti,
24:46definire criteri quantitativi automatici per definire della prevalenza, senza peraltro un adeguato
24:51coinvolgimento delle rappresentanze di impresa degli altri settori interessati. Il rischio
24:56infatti è di arrivare, per questa via, ad una liberalizzazione totale delle attività
25:01strumentali e accessorie, svolte nell'impresa artigiana di produzione alimentare anche ai
25:06fini del consumo immediato che consentirebbero alle imprese artigiane di produzione alimentare
25:11la vendita, oltre che dei prodotti di propria produzione, di un indeterminato quantitativo
25:15di beni accessori, che nulla hanno a che vedere con la produzione artigianale. In tal modo
25:21verrebbe riconosciuta all'attività artigianale di produzione alimentare la possibilità di
25:25somministrare di fatto alimenti e bevande al di fuori delle regole della legge 287 del
25:3191 che regola l'attività di somministrazione, realizzando una liberalizzazione di fatto che
25:36renderebbe oltretutto difficile, se non addirittura impossibile alle amministrazioni locali, svolgere
25:41le necessarie attività di controllo del territorio. I pubblici esercizi, infatti, sono soggetti
25:46alla normativa di pubblica sicurezza di cui Altuz, mentre queste nuove attività ne rimarrebbero
25:51escluse. Inoltre, l'estensione del perimetro dell'attività accessori determinerebbe un'evidente
25:56alterazione delle corrette dinamiche concorrenziali e una palese disparità di trattamento. Tale
26:02disparità sarebbe ancora più marcata nelle zone dei centri storici, dove i pubblici esercizi
26:08resterebbero soggetti ad autorizzazione, mentre le attività artigianali e di produzione
26:12alimentare potrebbero trasformarsi di fatto in un'attività di ristorazione senza alcun
26:16titolo autorizzativo. Terzo criterio di ledega riserva l'utilizzo di riferimenti dell'artigianato
26:22nello svolgimento di attività promozionali e pubblicitari di vendita solo alle imprese
26:26iscritte all'albo delle imprese artigiane. Evidenziamo sul punto che l'articolo 16 del presente
26:34disegno di legge sembra di fatto già attuare questo criterio di delega, introducendo il
26:38divieto di promuovere prodotti e servizi che contengano riferimenti all'artigianalità
26:43da parte di aziende che non siano iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane.
26:47Al di là della singolarità di questa anticipazione, anche questa scelta non ci pare condivisibile
26:52perché l'artigianalità attiene ad aspetti della produzione e dell'effettuazione di un
26:57servizio che ben possono essere propri di imprese non formalmente iscritte all'albo delle imprese
27:02artigiane. Anche in questo caso si rischia di istituire una riserva ingiustificata in
27:08base ad un criterio formale, iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in luogo della valutazione
27:13sostanziale della qualità di un prodotto. Da notare inoltre che la violazione di questo
27:17criterio viene punita con un sistema di sanzioni proprio nella violazione sulle pratiche
27:21ingannevoli, che per motivi sopravvidenziati colpisce la forma e cioè la mancata iscrizione
27:27all'albo. Alla luce di queste considerazioni chiediamo una revisione o quantomeno una ponde
27:32interazione attenta della fase attuativa della delega per evitare effetti distorsivi
27:37sul mercato e garantire un quadro normativo equilibrato rispetto alle diverse categorie
27:42produttive. Grazie.
28:02Grazie.
28:32Grazie.
29:02Francesco Napoli, Vice Presidente nazionale. Ricordo che il tempo complessivo a disposizione
29:11per l'intervento è di 10 minuti circa, pregando all'altresì di non leggere le relazioni ma
29:17di sintetizzarle e eventualmente inviarcele, focalizzandosi sull'oggetto dell'audizione inviato
29:26per i mail. Prego.
29:29Grazie, Signor Presidente, onorevoli deputati per l'invito. La nostra organizzazione da subito
29:37ha accolto con favore l'emanazione del disegno di leggi in discussione. È un impianto normativo
29:46che riconosce formalmente il ruolo centrale delle piccole e medie industrie, quali attori
29:53fondamentali per la crescita economica, l'innovazione, la creazione e l'occupazione. Si tratta di una
30:00visione che Confapi da sempre sostiene. Quindi auspichiamo, Signor Presidente, che questo disegno
30:06di legge in sinergia con il libro bianco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
30:13possa tradursi in misure concrete a sostegno non solo delle PMI ma anche dello sviluppo
30:20dell'intera economia.
30:23Vado subito al nord della questione.
30:26Riforma dell'artigianato.
30:29Signor Presidente, onorevole deputati, noi proponiamo un'adeguata valutazione dell'impianto
30:35ed in particolare in merito all'articolo 15 relativo alla delega al Governo per la riforma
30:42dell'artigianato. La nostra organizzazione ribadisce l'importanza di preservare l'equilibrio
30:49e la leale concorrenza tra i diversi comparti produttivi del Paese. Ci sono limiti, ovviamente
30:58ogni intervento normativo, incluso l'eventuale innalzamento dei limiti dimensionali dell'impresa
31:05del Paese artigiane deve essere, a nostro parere, preceduto da un'adeguata valutazione
31:10di impatto anche in termini di effetti sul bilancio pubblico al fine di evitare rilevanti
31:19distorsioni del mercato. L'omogenizzazione dei requisiti dimensionali tra settori che
31:27operano con regimi normativi e contributivi differenti finirebbe per alterare l'architettura
31:34del sistema produttivo nazionale, che ricordo è fondato sulla valorizzazione delle specificità
31:43dei singoli comparti su un modello di concorrenza equilibrata. In particolare, signor Presidente,
31:51un ampliamento della definizione di impresa artigiana tale da includere realtà con una
31:59consistenza occupazionale vicina a quelle delle PMI industriali, determinerebbe una sovrapposizione
32:07con la categoria delle piccole e medie imprese, senza affrontare realmente il tema della crescita
32:13dimensionale. Un simile intervento, onorevole deputati, produrrebbe inoltre effetti rilevanti
32:23sia sull'ecosistema produttivo sia sulle finanze pubbliche e in altre parole si tradurrebbe
32:30in una forma di concorrenza sleale. L'ampliamento del perimetro dell'artigianato infatti potrebbe
32:39favorire lo spostamento di imprese dal settore delle PMI industriali verso quello artigiano,
32:47beneficiando di regimi più favorevoli ma senza generare crescita reale. A ciò si aggiunge
32:55l'impatto sul mercato del lavoro. Mantenendo i diritti acquisiti dei lavoratori attualmente
33:01impiegati, la sola applicazione del contratto dell'artigianato alle nuove assunzioni comporterebbe
33:07un significativo differenziale retributivo. Questa dinamica nelle piccole imprese rischierebbe
33:15di determinare una riduzione delle retribuzioni medie per i nuovi assunti con conseguenti
33:24minori versamenti contributivi e fiscali. Abbiamo allegato, signor Presidente, onorevole deputati,
33:30una memoria, uno studio specifico, perché Confapi ha predisposto uno studio sugli effetti
33:39di tale dinamica, la quale emerge che l'innalzamento dei limiti dimensionali per le imprese artigiane
33:45e il conseguente ricorso al contratto dell'artigianato per le nuove assunzioni determinerebbe una riduzione
33:54retributiva media stimata intorno al 20% per i nuovi lavoratori e l'impatto complessivo
34:01sul bilancio è stimabile in circa un miliardo e quattro di euro di minore entrate, di cui
34:08870 milioni relative ai versamenti IMS e 563 milioni al gettito IRB. Lo studio, signor Presidente,
34:19include anche delle tabelle rieprologative sui differenziali di costo delle piccole
34:26e medie imprese dei vari settori e il comparto artigiano. Prendendo come esempio il contratto
34:31collettivo del settore metalmeccanico e considerato la sola retribuzione, emerge che nell'EPM industriale
34:39un operaio metalmeccanico specializzato percepisce un lordo mensile di 2.173 euro, mentre nel
34:48settore artigiano la retribuzione si ferma a poco più di 1.600 euro. Questa differenza
34:56si riflette anche sul piano annuale. La retribuzione lorda delle PMI raggiunge i 34.577 euro, contro
35:08i 24.950 euro dell'artigianato. Si evidenzia, signor Presidente, dunque un gap retributivo
35:17costante, indicativo di contratti e capacità economiche differenti tra le due tipologie di
35:25imprese. Sul versante degli oneri contributivi a carico dell'azienda, le PMI industriali sostengono
35:329.780 euro annui, mentre l'artigiano 6.069 euro. È interessante notare, onorevole deputati,
35:41come i contributi per il fondo per la GICO, pari all'1.70 dell'Imbesi, sia significativamente
35:49più elevato per le PMI industriali. Parliamo di 587 euro rispetto all'artigianato che è
35:57pari a 169 euro che versa al proprio ente bilaterale. Quindi inoltre le PMI industriali
36:03pagano anche il contributo CIGS o 0.60 che non è dovuto dall'artigiano. Tutti questi
36:09elementi, faccio sintesi, concorrono a determinare un costo anno complessivo per l'azienda molto
36:17diverso. 44.000 e oltre 44.000 nelle PMI industriali a fronte di 31.000 euro nell'artigianato.
36:27Quindi una modifica normativa con un patto significativo su riduzione delle retribuzioni
36:33per i lavoratori del settore, contribuzione del CIGO e CIGS e relativi onore per lo Stato,
36:39riduzione del gettito erariale IRP. Un altro aspetto, signor Presidente, filiera della
36:46moda. Nel corso dell'esame è stato inoltre introdotto un nuovo capo, il sesto che disciplina
36:51la certificazione unica di conformità della filiera moda sul quale si ritiene quando mai
36:59opportuno fare alcuna osservazione. La certificazione unica di conformità è in linea di principio
37:05uno strumento condivisibile per promuovere la legalità e la trasparenza. Ribadiamo con
37:12forza che tale regime deve rimanere di carattere rigorosamente volontario. Le PMI, sappiamo,
37:23rappresentiamo, sono i pilastri della manifattura italiana e che garantiscono qualità, valore
37:32economico sui territori, pur operando spesso in condizione di asimmetria contrattuale. La certificazione,
37:39onorevoli deputati, non deve diventare un mero adempimento formale, ma un mezzo per dare
37:47visibilità al valore reale delle nostre aziende, valorizzando l'intera filiera produttiva e non
37:54solo il marco e il prodotto finale. La nostra posizione si articola su tre punti. Tracciabilità
38:01e visibilità tramite il passaporto digitale di prodotto. Vado alla conclusione. Il riconoscimento
38:08degli auti certificati già in possesso delle imprese. Ed infine, terzo punto, no alla
38:16burocrazia con ulteriori costi per le piccole e medie imprese. Nella nostra memoria ovviamente
38:23è articolata meglio. Per chiudere, signor Presidente, solo 30 secondi, l'articolo 5 che è finalizzato
38:29a consentire anche ai consorzi stabili di impresa l'utilizzo dei requisiti delle consorziate
38:35ai fini della partecipazione alla gara. La norma tende a sanare un'evidente disparità
38:43di trattamento permettendo ai primi di designare in gara un'impresa esecutrice che possa utilizzare
38:48i mezzi d'opera, attrezzature e organico delle consorziate. Trova ancora un ostacolo
38:55è una contraddizione questo obiettivo con quanto previsto dal comma 1 lettera C dell'articolo
39:0367 del codice dei contratti che impone alle imprese esecutrice di possedere requisiti impropri
39:10o mediante avvalimento. Quindi è necessario, e chiudo veramente, che quanto disposto del
39:14comma 1 sia coordinato con la nuova previsione del comma 5. Il tutto meglio articolato nella
39:21della memoria. Grazie Presidente.
39:23Bene, chiedo se vi sono domande. Tra chi è collegato, non vedo mani alzate, quindi vi ringraziamo
39:33per l'esauriente audizione.
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