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https://www.pupia.tv - Roma - ​​Violazione misure restrittive UE - Audizione di Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di Enzo Serata, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)- Atto n. 317
La Commissione Giustizia, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, ha svolto le seguenti audizioni:
Ore 10.00 Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
Ore 10.20 Enzo Serata, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF). (06.11.25)

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Trascrizione
00:00L'ordine del giorno reca l'audizione informale del dottor Giovanni Melillo, procuratore nazionale
00:10antimafia e antiterrorismo, collegato in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede di atti del
00:16Governo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2024-1226
00:23relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive
00:28dell'Unione e che modifica la direttiva UE 2018-1673, atto numero 317. Ricordo in via
00:37preliminare che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione in videoconferenza
00:42secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Avverto che le audizioni informali
00:47possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli
00:54auditi. Se non ci sono obiezioni ne dispongo l'attivazione. Pregherei il nostro ospite di
01:03contenere l'intervento entro il massimo di 10 minuti per lasciare spazio all'eventuale
01:08formulazione di quesiti cui seguirà la replica. Do quindi la parola al dottor Giovanni Melillo,
01:13procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Prego dottor Melillo.
01:18Deve attivare il microfono.
01:25Dicevo buongiorno e grazie a lei Presidente e agli altri componenti della Commissione per
01:32l'opportunità di intervenire nel dibattito relativo a una materia che devo dire era sfuggita
01:40la nostra attenzione come ufficio. Tanto che nelle ultime settimane abbiamo provato a riparare
01:49per così dire questa lacuna chiamando a approfondire i temi posti dall'attuazione della direttiva
01:58UE, un gruppo di lavoro che è quello presentato accanto a me dal collega Federico Perone Capano
02:04che mi collaborerà nel mio intervento. Innanzitutto va detto che la parte per così dire dello schema
02:24di decreto legislativo trasmesso alla Camera riferita al complesso delle disposizioni proprio
02:35del diritto penale sostanziale appare complessivamente equilibrato e coerente con la direttiva sia
02:45rispetto all'inserimento di nuovi fatti specie, sia rispetto all'introduzione di nuovi pozzi
02:50responsabilità delle persone giuridiche, sia rispetto alle previsioni in materia di confisca
02:56ma in generale direi che il testo sembra avere un buon punto di equilibrio tra le esigenze
03:06di effettività della tutela penale, i principi di proporzionalità e sussidiarietà. Per esempio
03:13condividiamo assolutamente la scelta di prevedere delle soglie per distinguere il reato
03:19dall'illecito amministrativo e nello stesso tempo l'opportunità di adottare criteri che
03:27valgono a evitare strumentali frazionamenti delle soglie di rilevanza penale. I dubbi
03:34i dubbi Presidente riguardano invece l'impianto processuale e in particolare le modalità individuate
03:45per immaginare l'esercizio della funzione di coordinamento che la direttiva pone al centro
03:51del suo impianto. Noi sappiamo che il coordinamento è nozione ormai ancorata concettualmente a due
04:05fondamentali principi, il principio di effettività e il principio di coerenza con il quadro normativo
04:13processuale di ordinamento giudiziario. Da questo punto di vista davvero ho difficoltà a comprendere
04:33la scelta di individuare il punto di coordinamento nell'ufficio pur assolutamente autorevole
04:40del procuratore generale presso la Corte del Pello di Roma. Questo per più ragioni. La direttiva
04:46prevede che tutte le autorità incaricate dall'attuazione delle misure abbiano un obbligo informativo
04:54nei confronti del procuratore generale. Questo obbligo informativo riguarda organi come il
05:00Comitato di sicurezza finanziaria, l'unità per l'autorizzazione dei materiali d'armamento
05:04e ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure ristrittive. Ed è tutto evidente
05:10che per svolgere semplicemente la funzione di raccolta delle informazioni derivanti dall'assolvimento
05:17di questo obbligo di enuncia occorrebbe disporre di una banca dati che, per quanto mi consta,
05:23la procuratore generale presso la Corte di Appello non ha. Non solo, ma le vere questioni
05:29si pongono rispetto ai rischi di interferenza, di interferenze prerogative che vengono immaginate
05:36in capo al procuratore generale presso la Corte di Appello con le attribuzioni processuali
05:41e ordinamentali dell'ufficio che ha la responsabilità di dirigere e anche quello del procuratore
05:47generale presso la Corte di Cassazione. Secondo l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo
05:56i poteri di coordinamento verrebbero esercitati intanto coinvolgendo tutti gli altri procuratori
06:05generali presso le Corte di Appello, secondo uno schema che tuttavia fa un po' appugni con
06:14la pariteticità delle posizioni dei 26 procuratori generali, 25 dei quali invece sarebbero in
06:22qualche modo sottoposti a una sorta di potere di subordinazione funzionale rispetto al procuratore
06:30generale presso la Corte di Appello. Oltre a immaginare la macchinosità di un meccanismo
06:40che veda appunto il coordinamento realizzarsi attraverso un rapporto con i procuratori che
06:47svolgono le indagini mediato dall'intervento del singolo procuratore generale o nel caso
06:55di più uffici procedenti in coordinamento fra loro in ambiti distrettuali diversi di più
07:02procuratori generali. Si prevede poi che il procuratore generale presso la Corte di Appello
07:13di Roma, bisogna dire, svolga a funzione di analisi delle principali questioni interpretative
07:19a MERS e la ricognizione delle prassi applicative. Questo francamente sembra un potere sovrapponibile,
07:26anzi sovrapposto, alle attribuzioni riconosciute dall'articolo 6 della legge sull'ordinamento
07:33giudiziario al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ha potere di ricognizione
07:42delle prassi interpretative e di indirizzo degli orientamenti e degli uffici giudiziari.
07:51Però, di questo eventualmente potrà essere richiesto pronunciarsi il procuratore generale
08:00presso la Corte di Cassazione. Come procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, rilevo
08:07che molte delle ipotesi di violazione delle sanzioni sono riferite a materie che rientrano
08:16già nella competenza del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Si pensi al caso
08:23per esempio del favoreggiamento dell'immigrazione realizzato in forma associativa. Si pensi
08:30anche a tutte le violazioni di misure restrittive collegate ad azioni terroristiche o finalizzate
08:38a scopi di terrorismo o alla commissione di reati in materia di sicurezza cibernetica nazionale.
08:43Sono tutte fattispecie contemplate nella direttiva, nei lavori preparatori della direttiva dell'Unione
08:51europea e che rientrano nella sfera di attribuzione e di coordinamento del procuratore nazionale
08:58antimafia. Francamente mi sembrerebbe complicato immaginare che il difficile lavoro di coordinamento
09:06di questo ufficio si affianchi e venga in qualche modo a essere ricondotto ad un'ulteriore
09:14funzione di coordinamento investigativo.
09:21Presidente, non stiamo parlando di ipotesi teoriche. Le indagini più recenti dimostrano
09:37l'aumento di sequestro nei porti italiani di sostanze cosiddette dual use, come l'acido
09:44fluo idrico, il bifluoruro d'ammonio, che possono essere impiegate per la produzione
09:51di armi di distruzione di massa, quindi a buon finalità di terrorismo. Ecco, io credo
09:58che lo schema del decreto legislativo, ripeto, equilibrato e coerente rispetto alla direttiva
10:05sul versante del diritto penale sostanziale, debba essere invece profondamente modificato
10:14nella parte sul versante del diritto processuale e delle disposizioni che hanno sicuro impatto
10:24anche sulla coerenza degli assetti dell'ordinamento giudiziario. Francamente, confessando di non
10:36aver conosciuto fino alla vostra convocazione questo testo, davvero in alcun modo ho mai
10:42pensato di proporre il mio ufficio per l'esercizio di questa funzione di coordinamento.
10:47D'altra parte la direttiva non esclude che la funzione di coordinamento sia attribuita
10:55anche a un organo non giurisdizionale, ma se deve essere un organo giurisdizionale questa
11:01funzione di coordinamento logicamente non può che essere l'ufficio del procuratore nazionale
11:08antimafia. Dispone di una banca dati per l'esercizio di questa funzione, di relazioni
11:15quotidiane di flussi informativi con i procuratori distrettuali a cui viene attribuita la competenza
11:23anche per i nuovi reati, che già fa parte del comitato di sicurezza finanziaria, attraverso
11:33un proprio magistrato, che è uno degli elementi della struttura persistente del sistema chiamato
11:42a cooperare ai fini del coordinamento. Io credo davvero che il nostro sistema già fin
11:50troppo complicato per immaginare nuove cervellotiche articolazioni. Da questo punto di vista è necessario
12:09il mio ufficio e la disposizione degli uffici ministeriali con i quali forse ha mancato, come
12:16dire, di avere interlocuzioni tempestive per agevolare la ricerca delle soluzioni migliori.
12:28Grazie dottor Melillo per la sua esaustiva relazione. Ci sono collegati alcuni deputati, chiedo se ci sono
12:46dei quesiti da porre al dottor Melillo, al quale chiederei se fosse possibile poi di avere magari una
12:53relazione come solito fare, diciamo in caso di audizione, sui temi che ha evidenziato.
13:02Presidente, posso prendere la parola?
13:04Prego, onorevole Seracchiani.
13:06Grazie Presidente. Ringrazio il dottor Melillo per la chiarezza. Però, Presidente, io penso che il dottor Melillo
13:13abbia posto un tema estremamente rilevante che richiederebbe un approfondimento e anche una richiesta
13:19al Ministero di approfondimento, per cui io le chiederei, Presidente, di fare questa valutazione,
13:26quindi di scrivere al Ministro affinché il Ministro, anche interfacciandosi con la Direzione Nazionale
13:33Antimafia, approfondisca questo aspetto prima che noi si possa dare un parere su questo provvedimento,
13:38perché mi sembra veramente che ci sia un tema di coordinamento che è stato sollevato dalla Direzione
13:43Nazionale Antimafia per nulla banale, anzi estremamente importante e rilevante, quindi
13:48Presidente, le chiederei di cosa che faremo, ovviamente chiederemo anche nelle sedi opportune,
13:57ma insomma oggi c'è commissione, lo faccio quindi formalmente, le chiedo di fare un approfondimento
14:04con il Ministero della Giustizia, perché mi pare evidente che qui c'è un problema di coordinamento
14:09non banale. Grazie.
14:12Grazie, Onorevole Serracchiani, ovviamente sarà mia cura trasferire al Presidente Maschio
14:17queste sue considerazioni, è evidente che le audizioni le facciamo appunto per avere
14:22degli elementi di esame e di analisi sugli atti del Governo e compito ovviamente della Commissione
14:29e quello poi di formulare un parere appunto su questi atti. Quindi c'è una domanda anche
14:38da parte...
14:39Scusi, mi ricorda chi è il relatore per cortesia?
14:41Il relatore è l'Onorevole Pittalis.
14:45Ok, grazie.
14:45Ci sono delle domande oltre a questa considerazione? Ecco, se non ci sono delle domande
14:55ringrazierei il Dottor Melillo e ho chiuso l'audizione invitandolo ancora eventualmente
15:10a inviarci una memoria che potrà essere ovviamente utile anche per i colleghi che non
15:17sono collegati oggi.
15:21La ringrazio molto e la saluto. Grazie e quindi dichiaro chiusa l'audizione.
15:28Saluti a lei e agli altri commissari.
15:40Grazie.
16:10Grazie.
16:40Grazie.
17:10L'ordine del giorno reca l'audizione informale del dottor Enzo Serata, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, collegato in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede di atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2024-1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva UE 2018-2016.
17:40Ricordo in via preliminare che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
17:51Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi.
17:57Non essendovi obiezioni ne dispongo l'attivazione.
18:01Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento entro un massimo di 10 minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di quesiti cui seguirà la replica.
18:10Do quindi la parola al dottor Renzo Serata, direttore dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia UIF.
18:17Prego, dottor Serata.
18:20Buongiorno, signor Presidente, onorevoli deputati.
18:24Sono qui presente anche con la dottoressa Larocca, che è il capo della divisione normativa e rapporti istituzionali.
18:31Ringrazio molto per l'invito a questa audizione sullo schema di decreto legislativo in questione.
18:37Come indicato dalla direttiva stessa, le misure previste nello schema di decreto costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune.
18:48L'assenza di disposizioni minime comuni ha dato luogo a disallineamenti normativi tra Paesi membri nella scelta degli strumenti repressivi.
18:56Con l'estensione delle misure restrittive adottate dall'Unione negli ultimi anni, la necessità di un intervento di armonizzazione si è reso più evidente e urgente.
19:05L'introduzione di sanzioni penali da applicare nel caso di violazione e delusione delle misure restrittive è quindi funzionale a garantire l'applicazione effettiva,
19:15rappresentando un cambio di paradigma nella strategia di contrasto nel senso di un decisivo rafforzamento delle medesime.
19:21Anche le sanzioni amministrative previste in materia appaiono particolarmente severe.
19:27A livello nazionale, con riguardo alle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche, ai sensi del Decreto Legislativo 109-2007,
19:35è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comitato di Sicurezza Finanziaria,
19:40per l'adozione di ogni atto necessario alla corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento
19:45disposte dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze,
19:50ai sensi della vigente normativa.
19:54L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha compiti specifici, disciplinati dal medesimo decreto legislativo 109-2007.
20:02L'Unità cura la diffusione delle liste di soggetti designati,
20:05riceve le comunicazioni sui congelamenti disposti dai soggetti destinatari degli obblighi di riciclaggio,
20:11cura la raccolta dei dati e informazioni su soggetti designati e verifica la corretta attuazione delle misure.
20:17Si tratta di verifiche complementarie a quelle condotte dalle competenti autorità di vigilanza di settore e dalla Guardia di Finanza.
20:25Con l'inaspimento del regime sanzionatorio nei confronti della Russia a partire dal 2022,
20:32la UEF è stata peraltro progressivamente delegata dal CSF alla ricezione di flussi informativi obbligatori e aggiuntivi
20:39rispetto a quelli disciplinati dal decreto legislativo 109-2007,
20:44assumendo così un ruolo di rilievo nella fase attuativa delle disposizioni
20:47e nell'interlocuzione con il settore privato e con le autorità nazionali ed europee.
20:53Di seguito svolgerò alcune considerazioni sullo schema di decreto.
20:57Per ragioni di tempo salterò il paragrafo 2 concernente le varie misure di rilevanza penale
21:02e la relazione in ogni caso agli atti della Commissione.
21:07Comincerei con una considerazione sui profili definiti.
21:10Al fine di attribuire rilevanza penale alle violazioni delle misure restrittive disposte secondo il diritto dell'Unione,
21:17lo schema di decreto legislativo contiene anzitutto alcune definizioni mutuate dalla Direttiva 2024-1226.
21:26Sono definite le misure restrittive dell'Unione europea,
21:29la persona, entità e organismo designati,
21:31i fondi, le risorse economiche e il relativo congelamento.
21:36Tali definizioni appaiono non del tutto coordinate con quelle analoghi
21:40e previste dal richiamato decreto legislativo 109-2007,
21:44inerente ai congelamenti di fondi e risorse economiche disposti, tra l'altro,
21:48in base alle deliberazioni dell'Unione europea.
21:51Andrebbe quindi verificata l'opportunità di un aggiornamento del predetto decreto
21:54al fine di evitare dubbi interpretativi.
21:57A titolo esemplificativo, la Direttiva e lo schema di decreto
22:01includono nei fondi le criptoattività,
22:04che non sono incluse invece nella definizione dei fondi
22:07di cui è il decreto legislativo 109.
22:10Di converso, il decreto 109 fa riferimento alle polizze assicurative
22:13dei rami vita, che non sono invece espressamente richiamate
22:16né dalla Direttiva né nello schema di decreto.
22:20La valutazione dei profili definitori appare importante
22:22per esigenze di chiarezza dei contenuti delle disposizioni
22:26e per le conseguenze rilevanti che derivano da eventuali inosservanze della medesca.
22:31Passerei adesso al paragrafo 10.
22:34Concernente i rapporti con la disciplina di preazione del riciclaggio e del finanziamento
22:41del terrorismo.
22:43Le nuove figure di reato, e in particolare le condotte di quegli articoli 275 bis e 275 terve,
22:51potrebbero essere contestate in connessione con ipotesi di violazione degli obblighi previsti
22:55dal decreto legislativo 109.
22:57In tal caso si pone un tema di coordinamento con le sanzioni amministrative pecunarie previste
23:03dal decreto per l'inosservanza degli obblighi previsti dal medesimo.
23:06Lo stesso atto 317 modifica l'articolo 13.4 del decreto legislativo 109, stabilendo che
23:15il Ministero dell'Economia e delle Finanze è competente, oltre che per l'irrogazione
23:19delle sanzioni amministrative previste da tale decreto, anche per l'applicazione delle
23:23sanzioni amministrative previste dal medesimo atto.
23:25L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono rimessi all'autorità di vigilanza di
23:31settore, alle amministrazioni interessate, alla UIF, alla Guardia di Finanza e all'Agenzia
23:37delle Dogane e dei Monopoli, fatti tali di potere di altri organi di polizia giudiziaria.
23:42Si pone quindi un tema di coordinamento tra procedimenti di natura rispettivamente amministrativa
23:47e penale.
23:49Ulteriori profili di coordinamento attengono ai rapporti tra le autorità di contrasto e le
23:53autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione.
23:58Il CSF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ogni altra autorità incaricata
24:04dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione Europea, fermo l'obbligo di denuncia,
24:09è tenuta a comunicare ogni informazione relativa ai nuovi reati al Procuratore Generale presso
24:14la Corte d'Appello di Roma.
24:16Quest'ultimo esercita i poteri di coordinamento nei confronti di tutte le autorità interessate
24:20e qualora sostisca la necessità di coinvolgere il Procuratore della Repubblica che procede
24:25alle indagini per uno dei reati, lo informa promuovendo il coordinamento.
24:30La direttiva ha inoltre modificato la direttiva 1673 del 2018 sull'armonizzazione del reato
24:38di riciclaggio, stabilendo che le violazioni delle misure restrittive dell'Unione integrano
24:43attività criminosa idonea a configurare il reato presupposto di riciclaggio.
24:47Tale previsione, peraltro, non ha reso necessaria la modifica del reato di riciclaggio a livello
24:53nazionale, in quanto l'attuale articolo 648 bis del Codice Penale segue un approccio
24:59All Crimes nell'individuazione dei reati presupposti e quindi implicitamente include anche le predette
25:04violazioni aventi rilevanza penale.
25:07La ricorrenza di sospetti connessi alle medesime violazioni integrerà conseguentemente anche
25:13il presupposto per l'invio di segnalazioni di operazioni sospette alla UIF, a esenza
25:17dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 231-2007.
25:22È quindi possibile che, per effetto dell'introduzione di nuovi reati, al netto del privilegio legale
25:27previsto per alcune categorie di professionisti, l'Unità registrerà un incremento del flusso
25:31segnaletico connesso a ipotesi della specie.
25:34Nel 2024 le sosse scaturite dal possibile aggiramento delle sanzioni internazionali
25:40a carico dei soggetti russi sono state 1243.
25:44Quelle più rilevanti hanno riguardato operatività in contropartita con imprese e cittadini russi
25:49avvenute sia direttamente che con l'interposizione di società terze con sede in paesi diversi.
25:56Dagli approfondimenti sono emerse nuove modalità di triangolazione dei flussi finanziari, anche
26:00attraverso l'utilizzo di criptoattività e, in particolare, di stablecoins, che potrebbero
26:05agevolare il trasferimento di ingenti quantità di valore al di fuori dei circuiti bancari,
26:10favorendo la realizzazione di schemi inutili delle sanzioni.
26:15Nell'attuale contesto geopolitico le misure restrittive non accendono a diminuire, accrescendo
26:19il rischio di configurazione dei reati previsti dalla nuova disciplina.
26:24Tale rischio si collega anche alla reintroduzione delle misure restrittive connesse al mancato
26:29pieno rispetto degli impegni assunti dall'Iran con il piano di azione comune globale.
26:34Al fine di mitigare detto rischio, e considerata la rilevanza penale che lo schema di decreto
26:39attribuisce alla violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva,
26:44sono opportune specifiche iniziative di sensibilizzazione, in particolare nei confronti dei destinatari
26:50degli obblighi antiriciclaggio, volte a richiamare l'attenzione sui doveri connessi
26:55con le misure restrittive dell'Unione Europea e sulle conseguenze in caso di violazione.
27:01Ragioni di effettività della tutela richiedono adeguatezza degli strumenti informativi adottati
27:06per garantire la piena conoscenza dei soggetti designati e dei relativi aggiornamenti in materia.
27:12Nel prossimo futuro ulteriori novità deriveranno dall'attuazione del cosiddetto AML Packet,
27:18con presidi più stringenti per gli operatori, valutazioni sovranazionali e nazionali dei
27:24rischi di violazione ed elusione delle targeted financial sanctions, attività di controllo
27:30maggiormente efficace. Si renderanno quindi necessari ulteriori interventi normativi per la
27:35riforma del decreto legislativo 109-2007 in linea con quanto rilevato e con le nuove
27:41disposizioni dei paesi. La UIF conferma il proprio elevato impegno nel seguire l'evoluzione
27:46della materia e nello svolgimento di attività di supporto del CSF e di destinatari degli obblighi
27:51di prevenzione. Grazie.
27:57Grazie dottor Serata per l'esaustiva relazione e anche per averci fatto pervenire il testo
28:06della sua relazione e delle sue considerazioni che potranno poi essere presi in visione dai deputati.
28:15Chiedo se vi sono deputati che intendono intervenire e formulare quesiti.
28:20se non ci sono interventi ringrazio il dottor Serata, il nostro ospite, per il contributo
28:33fornito ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.
28:42Concludo anche la seduta, la seduta è tolta.
28:46Buon lavoro.
28:50Buon lavoro.
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