00:00Assegno di inclusione, ora la validazione anche per gli ex detenuti. Le novità nell'ultimo messaggio IMSS, perciò vediamo tutto nel dettaglio.
00:10Come sappiamo l'assegno di inclusione può aspettare a determinate categorie di persone, tra cui rientrano anche le persone in condizioni di svantaggio e inserite in programmi di cura e assistenza.
00:22Tra le condizioni di svantaggio rientrano anche le persone ex detenute nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno in carico agli uffici per l'esecuzione penale esterna.
00:40Vale la pena precisare che, oltre questo aspetto, per avere l'assegno di inclusione sarà necessario rispettare anche tutti gli altri requisiti, economici, patrimoniali, soggettivi e così via.
00:52Tra cui ricordiamo la mancanza di misure cautelari personali e non aver ricevuto una condanna per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione nei dieci anni precedenti la domanda di ADI.
01:07Ad ogni modo, quando si presenta la domanda per le condizioni di svantaggio, bisogna inserire la documentazione che attesta questa condizione e che viene rilasciata da amministrazioni come ad esempio le ASL o i comuni.
01:20Queste amministrazioni dovranno poi confermare o meno la condizione di svantaggio del richiedente tramite il servizio validazione delle certificazioni ADI.
01:31Ebbene, con il messaggio numero 3408 del 12 novembre, IMSS fa sapere di aver esteso questo servizio di validazione anche agli uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia.
01:44Ora anche questi uffici possono verificare e confermare la condizione di svantaggio delle persone ex detenute che richiedono ADI.
01:53Poi, se gli uffici di esecuzione penale esterna non verificano la condizione di svantaggio entro 60 giorni dalla richiesta di IMSS, la verifica viene comunque considerata positiva e la domanda ADI accolta, ma potrebbe essere comunque soggetta a controlli successivi.
02:10Perciò, se rientriamo nella condizione di svantaggio e siamo presi in carico dal Ministero della Giustizia, quando presentiamo domanda di ADI dobbiamo indicare nel quadro C la nostra condizione, i riferimenti della certificazione e quando è stata rilasciata.
02:26Poi, nella sezione dove ci viene chiesto di specificare l'amministrazione che ha rilasciato la certificazione, oltre ad ASL e comuni ci sarà anche il Ministero della Giustizia.
02:37Quindi, a questo punto, dobbiamo inserire il nostro specifico ufficio di esecuzione penale esterna.
02:43Tra l'altro, IMSS ha messo a disposizione anche le tabelle con l'elenco delle strutture sanitari e degli uffici di esecuzione penale esterna per facilitare la compilazione della domanda.
02:54In ultimo, se per errore selezioniamo un'amministrazione sbagliata, ad esempio un comune al posto di un ufficio o di esecuzione penale esterna, possiamo richiedere la correzione dei dati all'ufficio IMSS territorialmente competente prima che l'istruttoria della domanda sia completata.
03:12E per ora è tutto, al prossimo Focus!
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