00:00L'articolo 2 prevede testualmente che i rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la
00:05Corte Penale Internazionale siano curati in via esclusiva dal Ministero della Giustizia,
00:11al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito.
00:15Il Ministro della Giustizia, ove ritenga ne ricorra la necessità, concorda la propria
00:26relazione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi
00:33dello Stato. Al Ministro della Giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra,
00:45atti e richieste. Da questa formulazione si evince che il ruolo del Ministro non è semplicemente
00:52di un organo di transito delle richieste che arrivano dalla Corte. Non è un passacarte,
00:57ma è un organo politico che deve meditare il contenuto di queste richieste in funzione
01:05di un eventuale contatto con gli altri Ministeri e con le altre istituzioni e gli altri organi
01:11dello Stato. Questo dice la legge. Non è che arriva il fascicolo, io faccio da passacarte
01:17e lo passo. No, ho il potere e il dovere di interlocuire con altri organi dello Stato
01:21laddove ce ne presenti la necessità. Come vedremo questa necessità si presentava e come.
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