00:00Fino a 24 mesi di congedo straordinario non retribuito, con conservazione del posto di lavoro e una corsia preferenziale per accedere allo smart working a partire dal 2026.
00:12Sono queste le due principali novità introdotte dalla legge 106.2025, che rafforza in modo significativo le tutele per i lavoratori affetti da patologie gravi e condizioni di fragilità sanitaria.
00:23L'articolo 1,1 della legge individua in modo puntuale la platea dei destinatari.
00:30Le nuove tutele si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che si trovano in condizioni di particolare fragilità sanitaria.
00:40Rientrano in questa categoria i soggetti affetti da malattie oncologiche, da patologie croniche o invalidanti,
00:45meno comprese le malattie rare meno ai coloro ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74%.
00:52La soglia individuata dal legislatore non è casuale.
00:58Essa rappresenta il livello a partire dal quale lo stato di salute incide in maniera rilevante
01:03sulla capacità di svolgere le attività quotidiane e lavorative.
01:07Il riconoscimento normativo di questa condizione consente l'accesso a un sistema di protezioni rafforzate,
01:14pensate per accompagnare il lavoratore lungo percorsi di cura spesso complessi e discontinui.
01:19La riforma si inserisce nel quadro delle protezioni già previste dalla legge 104 del 1992,
01:25ma amplia l'approccio, non solo assenze giustificate per la cura,
01:29bensì strumenti pensati per garantire la continuità occupazionale anche durante e dopo i percorsi terapeutici.
01:35Il messaggio del legislatore è chiaro.
01:38La tutela della salute deve andare di pari passo con il diritto al lavoro.
01:42Tra gli strumenti più rilevanti introdotti dalla legge 106-2025,
01:46figura la possibilità di usufruire di un congedo straordinario non retribuito della durata massima di 24 mesi.
01:55Il periodo può essere utilizzato in modo continuativo oppure frazionato,
01:59in base alle esigenze personali e cliniche del lavoratore.
02:02Durante il congedo, il rapporto di lavoro rimane sospeso ma il posto è garantito.
02:07Non è prevista la maturazione della retribuzione,
02:10né la possibilità di svolgere altre attività lavorative.
02:13I mesi di assenza non concorrono inoltre al calcolo dell'anzianità di servizio e della pensione,
02:18salvo che il lavoratore scelga di riscattare autonomamente i contributi, sostenendone i costi.
02:24Si tratta di una misura che offre una tutela sostanziale nei momenti più critici della malattia.
02:30Il lavoratore può concentrarsi sulle terapie e sul recupero,
02:34senza il timore di una rottura definitiva del legame occupazionale,
02:38mantenendo aperta la prospettiva di un rientro.
02:40L'araccio della norma è evitare che chi ha affrontato meno sta affrontando meno patologie gravi,
02:46debba sostenere carichi fisici, orari rigidi e spostamenti quotidiani incompatibili con il proprio stato di salute.
02:53Il lavoro agile viene così valorizzato come strumento di rientro graduale e sostenibile,
02:58capace di coniugare produttività e tutela della persona.
03:02In questo senso, lo smart working non è più soltanto una modalità organizzativa,
03:06ma diventa una leva di inclusione lavorativa.
03:09La possibilità di modulare tempi e luoghi della prestazione consente di preservare competenze e professionalità,
03:16riducendo il rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
03:19La novità di maggiore impatto sistemico è contenuta nel comma 4 dell'articolo 1,
03:24che introduce un diritto di precedenza assoluto nell'accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili.
03:29La disposizione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026 e si applicherà sia al termine del congedo straordinario,
03:37sia in alternativa ad esso, per chi scelga di non sospendere il rapporto di lavoro.
03:42Il riferimento normativo è al capo secondo della legge N81 del 22 maggio 2017,
03:48che disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione della prestazione caratterizzata da flessibilità di orari e luoghi.
03:55La priorità riconosciuta dalla legge 106-2025 non è tuttavia incondizionata.
04:01L'accesso allo smart working resta subordinato alla compatibilità con le mansioni svolte.
04:06In concreto il datore di lavoro è tenuto a valutare se l'attività possa essere resa da remoto.
04:11Qualora ciò sia tecnicamente possibile,
04:13il lavoratore che rientra nelle condizioni di fragilità previste dalla legge,
04:18ha titolo preferenziale rispetto ad altri dipendenti.
04:21Non si tratta quindi di una concessione discrezionale,
04:24ma di un vero e proprio diritto soggettivo,
04:26azionabile nei limiti dell'organizzazione aziendale.
04:30La legge 106-2025 non sostituisce le tutele previste dalla legge 104 del 1992,
04:37che continua a rappresentare l'architrave del sistema di assistenza
04:40alle persone con disabilità e ai loro familiari.
04:44Permessi retribuiti, agevolazioni e strumenti di supporto restano pienamente operativi.
04:49La nuova normativa si affianca a questo impianto consolidato,
04:52rafforzandolo con misure specifiche per le situazioni di maggiore gravità sanitaria.
04:58Ne emerge un sistema integrato e più articolato,
05:00che offre ai lavoratori fragili un ventaglio di opzioni,
05:03dai permessi per le visite mediche e congedi di lunga durata,
05:06fino alla priorità nell'accesso al lavoro agile.
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