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Trascrizione
00:00È stato licenziato dopo che il datore di lavoro lo aveva sottoposto a pedinamento da un'agenzia
00:06di investigazioni private.
00:08Ma i controlli a cui il lavoratore è stato sottoposto, proseguiti anche durante i momenti
00:13di vita privata, sono stati ritenuti illegittimi dal Tribunale, con conseguente annullamento
00:19del licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno subito.
00:24La vicenda sulla quale si è pronunciata la giudice Chiara Coppetta Calzavara della sezione
00:29Lavoro del Tribunale di Venezia riguarda il dipendente di un minimarket di Chioggia che,
00:34sofferente di una grave disabilità certificata, aveva diritto ad usufruire di alcuni permessi
00:39dal lavoro.
00:40Nell'aprile del 2024 l'uomo fu licenziato.
00:44Il datore di lavoro gli contestò di aver usufruito di alcuni di quei permessi per recarsi negli
00:48uffici di un'agenzia di assicurazione per prestare una diversa attività lavorativa.
00:54Circostanza documentata proprio grazie ai pedinamenti ai quali il dipendente era stato sottoposto
00:59a cura di un investigatore privato.
01:01Il lavoratore, assistito dagli avvocati Laura Possiedi, Alberto Impellizzeri, Roberta Marseguerra
01:07e Gianluca Ghezzo, ha impugnato il licenziamento sostenendo che, oltre ad essere ingiusto, è
01:12discriminatorio in quanto intimato per motivo illecito.
01:15E il Tribunale gli ha dato ragione.
01:18Il datore di lavoro dovrà riassumerlo e versargli una somma pari all'ultimo stipendio
01:23mensile per il periodo compreso dal licenziamento alla reintegrazione, oltre ad oltre 6.000 euro
01:29di spese di lite.
01:31Nella sentenza si precisa che il lavoratore è libero di utilizzare i permessi previsti
01:36dalla legge per motivi di integrazione familiare o sociale, non necessariamente per esigenza
01:41di cura, e non ha obbligo di restare nella propria abitazione.
01:45Nel caso di specie è emerso, come riferito dal titolare dell'Agenzia di Assicurazioni,
01:51che l'uomo, suo amico, si recava nei suoi uffici per trascorrere qualche ora di tranquillità
01:56non potendo godere di un ambiente sereno a casa sua.
02:00Ma il giudice non è neppure entrato nel merito della eventualità attività svolta
02:04durante le ore di permesso, dichiarando preliminarmente illegittimi i controlli a cui il dipendente fu sottoposto,
02:11con conseguenza di inutilizzabilità dei risultati.
02:14L'utilizzo ad agenzie investigative è consentita, infatti, in casi limitati, per accertare sospetti
02:20concreti, non per effettuare un «accertamento esplorativo e indiscriminato volto a verificare
02:26se il lavoratore ponga in essere comportamenti illeciti o violativi degli obblighi contrattuali».
02:32Secondo il giudice, insomma, il dipendente è stato licenziato per aver goduto dei permessi
02:37ex legge 104.992, e pertanto il licenziamento è da qualificarsi come discriminatorio.
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