00:00Grazie Presidente. Il quesito posto riguarda la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione salariale ordinaria
00:07in presenza di determinati eventi meteorologici avversi che sono ricorrenti soprattutto nei territori mortuosi dell'Italia.
00:15La materia è disciplinata dalle disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legislativo 148-2015
00:22e dalle norme regolamentari contenute nel DM 95442 dell'aprile 2016.
00:30In particolare l'articolo 11 del decreto 148-2015 prevede che i dipendenti delle imprese destinatari e della disciplina in
00:39materia di cassa integrazione ordinaria
00:41che siano sospesi dal lavoro e effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto,
00:45l'integrazione salariale ordinaria sia corrisposta tra l'altro nelle situazioni aziendali dovute a eventi transitori
00:53e non imputabili all'impresa o ai dipendenti incluse le intemperie stagionali.
00:57La cassa integrazione viene concessa alle aziende delle edilizie anche per i cantieri o le unità produttive collocate in zone
01:04montane
01:05allorché le condizioni meteorologiche avverse non consentano l'effettivo svolgimento delle lavorazioni.
01:10La sospensione o riduzione delle attività deve essere la diretta conseguenza dell'evento meteo.
01:17Pertanto, quando il datore di lavoro dimostra l'esistenza del nesso causale,
01:21il problema della sussistenza del requisito di non imputabilità non si pone
01:26e la richiesta di cassa integrazione può essere valutata positivamente.
01:31Diversamente da escludere il riconoscimento della cassa quando l'interruzione dell'attività lavorativa
01:35non è direttamente causata dall'avversità atmosferica ma è conseguenza della decisione di sospendere
01:42le lavorazioni da parte del datore di lavoro, decisione che è solo indirettamente ricollegabile
01:47al verificarsi dell'intemperia stagionale.
01:50I studenti datori di lavoro possono generalmente ricorrere al trattamento ordinario
01:54in misura più frequente rispetto agli altri datori di lavoro operanti in settori diversi,
01:59in tutti i casi di evento meteorologico avverso,
02:02compreso le situazioni in cui il regolare svolgimento delle attività lavorative
02:06non è consentito a causa delle temperature elevate.
02:09A questo proposito mi preme ricordare che in fase di conversione del Decreto-Legge 63 del 2024
02:15siamo intervenuti in materia di Cigo, prevedendo che per le sospensioni o riduzioni
02:20dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024
02:26e determinate da eventi oggettivamente non evitabili non si applicano i limiti di durata
02:32previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale
02:37anche se questi trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni.
02:44Dunque è costante l'impegno del Ministero del Lavoro per la salvaguardia del lavoro delle imprese operanti
02:49nelle regioni italiane caratterizzate da particolari eventi atmosferici
02:53e dei lavoratori che si trovino esposti a condizioni meteorologiche avverse.
02:58Ricordo che nel provvedimento citato la norma prevede anche che questo provvedimento
03:05sia assunto nell'emore della definizione di nuove misure di natura emergenziale.
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