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  • 10 minuti fa
Trascrizione
00:00Quello più importante che abbiamo approvato riguarda l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni.
00:07Come sapete, va bene, la criminalità cosiddetta minorile è in forte aumento sia quantitativamente che qualitativamente.
00:14Noi, ci tengo subito a dire, non abbiamo abbassato, come qualcuno magari ha inteso percepire,
00:22non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità della persona, quindi rimane quella dei 14 anni
00:30e l'oiatus tra i 14 e i 18 è quello che comprende appunto la delinquenza minorile.
00:38Oltre i 18 anni si diventa, come sapete, maggiore N.
00:42La novità, e non abbiamo nemmeno in asperito le pene, anche questo va detto,
00:46la novità riguarda la presunzione cosiddetta di imputabilità.
00:52Detta in termini semplici, oggi la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso
01:03perché vi è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere di volere
01:10da parte dell'infra 18enne e ultra 14enne.
01:14Con questa norma noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposti
01:22cioè abbiamo una presunzione di capacità di intendere di volere per l'ultra 14enne e infra 18enne
01:29salvo ovviamente la prova contraria che può essere ovviamente trovata a seguito di indagini
01:38che possono ovviamente essere disposte dal pubblico ministero o dal giudice nei casi di competenza.
01:44Quindi, ripeto, non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena,
01:49vi è proprio un'inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere di volere,
01:55cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che oggi deve essere, ripeto, positivamente confermata e accertata volta per volta
02:05e invece da ora in poi sarà presunta, è una presunzione si dice in latino iuristantum, cioè non de jure
02:13e quindi è soggetta a prova contraria, non è una presunzione assoluta, è una presunzione relativa.
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