00:00Assegno di incollocabilità INAIL, importo in aumento dal 1 luglio 2026, perciò vediamo tutto nel dettaglio.
00:10Come sappiamo si tratta di un assegno mensile che spetta alle persone che hanno un'invalidità a seguito di un
00:15infortunio sul lavoro o di una malattia professionale
00:19e che non possono soffrire dell'assunzione obbligatoria.
00:22Ma attenzione perché ci sono anche delle condizioni da rispettare, infatti possono fare domanda le persone di età inferiore a
00:3067 anni
00:31e con un'invalidità del 34% a salire, riconosciuta da INAIL per infortuni sul lavoro o malattie professionali denunciate
00:41prima del 31 dicembre 2006.
00:43Oppure, con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica a danno biologico dal 20% a salire, sempre riconosciuto da
00:52INAIL,
00:53per infortuni sul lavoro o malattie professionali denunciate a partire dal 1 gennaio 2007.
00:59L'importo dell'assegno di incollocabilità viene rivalutato ogni anno sulla base del tasso di inflazione Istat,
01:06perciò, con apposito decreto, il Ministero del Lavoro ha aumentato l'importo da 308,23 euro a 312,55 euro.
01:18Questo nuovo valore entra in vigore dal 1 luglio 2026.
01:23Invece, con la circolare numero 26 del 9 giugno, INAIL ha fatto sapere che il conguaglio dei pagamenti sarà fatto
01:30a partire da agosto 2026.
01:32Possiamo presentare domanda per l'assegno di incollocabilità presso la sede competente INAIL o gli uffici di patronato,
01:40oppure tramite posta ordinaria o PEC.
01:43Inoltre, nella domanda dobbiamo scegliere anche dove vogliamo ricevere i pagamenti,
01:48quindi se sul conto corrente bancario postale, sul libretto bancario postale o su una carta prepagata,
01:55che deve comunque avere il codice IBAN.
01:58Oppure se ricevere l'importo tramite gli istituti convenzionati con IMSS per chi si trova all'estero.
02:05Oppure ancora possiamo scegliere di ritirare l'assegno in contanti presso uno sportello bancario o postale,
02:11ma solo se l'importo è più basso di 1000 euro.
02:14E per ora è tutto, al prossimo Focus.
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