00:00Esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 577 primo comma numero 3 codice penale della premeditazione, già che in
00:10sussustente, ritenute perché integrate e provate le circostanze aggravanti di cui all'articolo 577 secondo comma nonché primo comma numero
00:224 in relazione all'articolo 61 numero 4 codice penale della libertà e del rapporto di convivenza,
00:30conferma l'impugnata sentenza nel trattamento sanzionatorio della pena principale dell'ergastolo, delle pene accessorie conseguenti e comunque nel resto
00:42delle statuzioni.
00:46Sospende per pari durata il termine di decorrenza della questione cautelare, riserva a separata ordinanza la decisione a norma dell
00:56'articolo 129 bis 12 di premeditazione penale afferente alla domanda dell'imputato di ammissione ad un programma di giustizia preparativa.
01:06L'udienza è tolta.
01:15Grazie.
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